Estratto del Regolamento
La domanda per l’indennizzo dei danni subiti deve essere presentata all'Ente Parco da parte del proprietario o conduttore del fondo, entro le settantadue ore dal rilevamento del danno per i danni provocati alle produzioni agricole e alle opere approntate sui terreni.
Nel caso di danni provocati dalla fauna selvatica agli allevamenti, il titolare o conduttore dell’allevamento, entro le quarantotto ore dal verificarsi dell’evento dannoso, deve richiedere il sopralluogo di un veterinario al Servizio dell’Azienda Sanitaria Locale competente per territorio in cui è avvenuto il fatto ed informare l’Ente, anche a mezzo fonogramma.
Il danno verrà accertato e valutato dal personale tecnico del Parco di adeguato profilo professionale. L’Ente Parco potrà avvalersi della collaborazione di soggetti pubblici, Istituti, Enti, Organi di Polizia Giudiziaria, nonché del Servizio Veterinario dell’Azienda Sanitaria Locale dove si è verificato il danno e di tecnici del Sistema Regionale delle Aree Protette Regionali.
Per ulteriori informazioni contattare la sede del Parco:
Via Cesare Battisti, 5 – 00040 Rocca di Papa (Roma)
tel. 06 9479931 - fax 06 9495254
e-mail:
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dal lunedì al giovedì dalle ore 8,00 alle ore 17,30 il venerdì dalle ore 8,00 alle ore 14,00